Tirocinio Professionalizzante

a) Durante i tre anni del Corso di Studio, lo studente è tenuto ad acquisire le competenze professionali dello specifico profilo.  

b) Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal DM n. 229 del 24.9.97.

c) I 60 crediti minimi riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo obbligatorio e necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali core previste dal rispettivo profilo professionale.

d) Lo studente deve svolgere le attività formative in forma di tirocinio, frequentando le strutture accreditate con DGR Regione Lombardia, sulla base degli accordi convenzionali in essere, in coerenza con il progetto formativo predisposto, per periodi definiti e per il numero complessivo dei crediti formativi universitari stabiliti dall’Ordinamento Didattico. La scelta delle sedi è ispirata a principi di qualità delle prestazioni erogate, attività di ricerca e produzione scientifica promossa, adesione del personale al processo formativo degli studenti, alla programmazione di formazione continua per il personale, alla dotazione organica di personale incaricato per il Tutoraggio.  

e) Il tirocinio è una forma di attività didattica obbligatoria che comporta per lo studente l’acquisizione di competenze cognitive, metodologiche, organizzative e relazionali in vista delle attività svolte a livello professionale la cui frequenza è certificata da apposito libretto.

f) In ogni fase del tirocinio, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità diretta di un Tutor Professionale o Assistente di tirocinio.  

g) La competenza acquisita con l’attività di tirocinio è sottoposto a valutazione espressa in trentesimi secondo le modalità stabilite dal Corso di Studio. Il voto in trentesimi concorrerà alla costituzione del voto finale di laurea e determinerà l’acquisizione dei CFU.

h) Il tirocinio è finalizzato ad acquisire abilità cliniche, assistenziali, comunicative/relazionali in accordo con quanto formulato dagli obiettivi formativi qualificanti. In particolare, secondo la Tabella B – XVIII/ter – 07, lo studente, per accedere all’esame finale, deve aver partecipato od eseguito, sotto opportuna sorveglianza, i seguenti atti (D.M. 14.9.1994 n. 740): • visite a gestanti con almeno 100 esami prenatali; • sorveglianza e cura di almeno 40 partorienti; • aver svolto parte attiva in almeno 40 parti o in almeno 30 a condizione che si partecipi ad altri 20 parti; • aver partecipato attivamente ad almeno 2 parti podalici o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata; • aver partecipato attivamente ad almeno 5 parti con pratica di episiotomia e di sutura o, in assenza di casi, aver svolto opportune esercitazioni in forma simulata; • aver partecipato attivamente alla sorveglianza di almeno 40 gestanti, partorienti o puerpere in gravidanze patologiche o parti difficili; • aver partecipato attivamente all’esame di almeno 100 puerpere e neonati senza rilevanti patologie; • aver partecipato attivamente all’assistenza e cura di puerpere e neonati, compresi quelli pre e post termine, di peso inferiore alla norma o con patologie varie; • aver partecipato attivamente all’assistenza e cura, in ambito ginecologico-ostetrico, di neonati e lattanti, anche avviando i casi patologici in reparti di medicina e chirurgia.